Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività da Covid-19

Il Decreto Legge n. 5/2022 ha introdotto nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività da Covid-19 nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione.

Il decreto ha introdotto un particolare regime di autosorveglianza nei servizi 0-3 e nelle scuole dell’infanzia.

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con le seguenti procedure:

a) utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19;

b) obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi; se il primo tampone è negativo, ma il soggetto è ancora sintomatico, si dovrà ripetere il tampone al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

In particolare, si precisa che:

– il tampone va effettuato SOLO in presenza di sintomi;

– resta fermo il divieto di accedere al servizio o alla scuola dell’infanzia con sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 37.5°;

– il tampone può essere molecolare, antigenico rapido, antigenico autosomministrato;

– in caso di positività al tampone autosomministrato si dovrà ripetere tampone molecolare o antigenico rapido in farmacia, a seguito del quale si avvierà la procedura di isolamento del soggetto da parte dell’autorità sanitaria;

– in caso di positività il soggetto lo dovrà segnalare alla scuola che dovrà tenere conto

dei casi e delle date di positivizzazione;

– in caso di negatività il soggetto può continuare a frequentare;

– in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si precisa che l’obbligo di mascherine FFP2 è sempre previsto per gli educatori e per i docenti dello 0-6. Per il periodo di autosorveglianza l’obbligo si estende anche all’extrascolastico.

Il regime di autosorveglianza termina con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni, cui segue attestazione di quarantena da parte dell’autorità sanitaria, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2.